Il vicino ha piantato alberi di oltre tre metri a 50 cm dal confine. Posso chiedere che vengano spostati?
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La risposta al suo quesito viene fornita dalla legge(gli articoli 892 e 894 del Codice civile) e dalla giurisprudenza con alcune sentenze della Corte di Cassazione. Le sentenze della Cassazione n. 1.682 del 29 gennaio 2015 e n. 1.412 del 19 febbraio 1999 hanno stabilito che «Gli alberi di alto fusto (sono tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza superiore a tre metri) o quelli di medio fusto (che hanno un fusto che sorge ad altezza non superiore a tre metri e che si diffonde in rami) possono costituire siepe anche se non appartengono a specie contemplate espressamente dalla norma (cioè dall’articolo 892 del Codice civile) purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine».
Alberi sul confine di casa, cosa dice la legge
n base poi all’articolo 894 del Codice civile, lei ha diritto di esigere che vengano estirpati gli alberi e le siepi che siano stati piantati o che nascano a distanza inferiore rispetto a quella legale che, ripeto, è di un metro per le siepi costituite da alberi di alto o medio fusto a condizione che vengano periodicamente recisi vicino al ceppo (secondo quanto stabilisce espressamente l’articolo 892, 2° comma, del Codice civile).
Il diritto a chiedere ed ottenere l’estirpazione di piante o arbusti piantati o nati a distanza inferiore a quella legale è un diritto che sussiste indipendentemente dall’esistenza di un danno alla sua proprietà.
Se il confinante non dovesse spontaneamente provvedere all’estirpazione, occorre ricorrere al giudice per ottenere sentenza che lo condanni all’estirpazione a sua cura e spese.
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Non esiste il diritto all’estirpazione se le piante o gli arbusti sono rimasti per più di venti anni a distanza inferiore a quella legale (in tal caso il confinante avrebbe usucapito il diritto civile a mantenere piante e arbusti a distanza inferiore a quella prevista dalla legge x tutti).
Tenga infine conto che le distanze indicate dall’articolo 892 del Codice civile si applicano se i regolamenti e gli usi locali non prevedono nulla in materia di distanze per gli alberi di pioppo (le consiglio perciò di verificare se il Comune nel quale si trova il suo fondo ha un regolamento che prevede distanze per gli alberi diverse rispetto a quelle previste dal Codice civile).
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Infine, per quanto concerne la tecnica di innaffiatura, essa va modificata solo se provoca danni effettivi e dimostrabili, e non solo ipotetici, alla sua proprietà. Secondo le leggi in vigore, al confine tra due case si possono mettere anche luci, che possono essere aperte dal proprietario di una casa.