Alcuni condomini sono dotati di giardini da vivere in comune, ma a chi competono le pulizie e la manutenzione? Ci sono delle regole precise?
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All’interno di un condominio, il giardino può essere fonte di controversie e a volte non è sempre chiaro chi debba occuparsi della manutenzione e pagare le spese. Esso ha una funzione ornamentale, abbellisce l’ambiente e decora i palazzi.
Conferisce all’intero complesso un aspetto più gradevole con conseguente rivalutazione anche dei singoli appartamenti che lo compongono. In genere è di proprietà esclusiva quando è adiacente agli appartamenti del piano terreno o rialzato. Quindi tutto quello che lo riguarda dovrebbe essere a carico dal proprietario. Ma non sempre è così.
A chi spetta la pulizia del giardino condominiale secondo la Legge
La legge non prevede i giardini come spazi comuni a tutti i condomini, anche se, potrebbero diventarlo. Deve essere specificato nel regolamento condominiale, o nei singoli atti di acquisto. In mancanza di espresso riferimento, essi spettano a chi ne ha effettivamente la disponibilità.
Secondo la Cassazione se la zona verde è esposta allo spazio pubblico, la pulizia è a carico di tutti i condomini. Ognuno deve comunque sostenere una spesa calcolata in base ai millesimi della proprietà.
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L’obiettivo, infatti, è il decoro dell’intero edificio. Il proprietario quindi, in base alla giurisprudenza, potrebbe chiedere a tutti i condomini di contribuire all’abbellimento del suo spazio all’aria aperta. Se, al contrario, il terreno è nascosto e poco visibile, questa regola non si dovrebbe applicare.
Il regolamento condominiale, però, ha efficacia esclusiva, se vi è stabilito che il singolo ha la responsabilità di quella zona, allora non c’è nulla da eccepire, dovrà occuparsene autonomamente. Se invece è indicato come comune, sono tenuti tutti a partecipare alle spese e dovranno pagare anche quelle unità che non si affacciano.
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Lo stesso vale anche per i proprietari dei box, pur se posizionati addirittura al di sotto del piano di calpestio. Può anche essere indicato l’esonero di alcune persone, ad esempio, nei casi in cui ci siano dei negozianti oppure delle unità adibite a laboratorio o magazzini che ovviamente ricevono una minore utilità.
Nel caso di contratto di locazione sono a carico dell’inquilino, le spese ordinarie mentre rimangono a carico del proprietario le spese per la manutenzione straordinaria. Come, ad esempio, l’acquisto e la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione in parcheggio o in parco giochi. Naturalmente, salvo diversa pattuizione prevista nel contratto di locazione.