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Il parco naturale Sirente-Velino è salvo, si tira un respiro di sollievo

Il parco naturale Sirente-Velino, una distesa di 54.361 ettari in cui convivono boschi e animali in  perfetto equilibrio ed armonia

Parco naturale Sirente-Velino (Fonte foto: Pinterest)PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU INSTAGRAM

Il parco naturale regionale Sirente-Velino è un’area naturale protetta sita in provincia dell’Aquila e  con sede amministrativa a Rocca di Mezzo. Il nome Velino deriva dall’antica lingua marsa, vel, che sta per distesa d’acqua, di cui si ha una ricca presenza nella zona, anche grazie alle formazioni di derivazione glaciale presenti.

L’area è stata istituita dalla Regione Abruzzo con la legge regionale n.54 del 13 luglio 1989. Questa copre un territorio pari a circa 54.361 ettari. Sono stati poi emanati due provvedimenti di riperimetrazione dell’area  con leggi regionali n. 23 del 2000 e n. 42 del 2011. E nel 2016 è stata avanzata la proposta di trasformarla in un parco nazionale.

Il parco comprende i territori del massiccio del Monte Velino e del Monte Sirente, riuniti sotto la denominazione comune di catena del Sirente-Velino. Si aggiungono le zone limitrofe, come l’altopiano delle Rocche, i Piani di Pezza e parte della piana di Campo Felice. Queste si collegano direttamente a nord ovest con l’adiacente Riserva regionale Montagne della Duchessa in territorio laziale e comprendendo al suo interno la Riserva naturale.

Il parco naturale Sirente-Velino rimane com’è

Parco naturale Sirente-Velino (Fonte foto: Pinterest)

I due provvedimenti di riperimentazione hanno acceso lo scontro con  le opposizioni in Consiglio regionale e le associazioni ambientaliste. Al riguardo si è pronunciata la Corte Costituzionle. Questa ha bloccato la ridefinizione dei confini, per la mancanza di partecipazione qualificata degli enti territoriali, ossia le province, le comunità montane e i comuni.

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Anche nella legge regionale dell’8 giugno 2021, n.14, modifiche alla l.r. 42/2011, si definisce come avviene tale partecipazione. Sono necessarie conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire ed alla valutazione degli effetti.

La Regione, pur essendo qualificata, doveva agire attraverso diversi passaggi, esigendo il rispetto di tutte le condizioni. Tutto questo è mancato nel procedimento di formazione della decisione di riperimetrazione provvisoria, ed è una violazione della legge quadro statale sulle aree protette.

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Questa, fondamentalmente, è la motivazione all’interno della sentenza emanata dalla Corte Costituzionale, con la quale è  stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 2, commi 1 e 2, della L.R.dell’8 giugno 2021, n.14, riguardanti la  revisione dei confini. Questi, in sostanza, restano come sono e non saranno ridotti. Il taglio del Parco è, dunque bloccato e si salvano così,  migliaia di ettari di territorio che erano stati eliminati dal piano preesistente.

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