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Superbonus impianto fotovoltaico, potranno usufruirne più soggetti

Nella Legge di Bilancio 2023 è stato inserito un superbonus per favorire l’acquisto di impianti fotovoltaici che abbraccia più soggetti

Pannello solare – Pixabay- OrizzontEnergia.it

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Alla fine, quasi allo scoccare del tempo a disposizione, il Governo Meloni è riusciuto a far approvare dal Parlamento la Legge di Bilancio 2023, evitando così il tanto temuto esercio provvisorio. Nella legge che prevede come verranno investiti i soldi dell’Italia, è stato dato un ruolo importante anche alla transizione ecologica, come mezzo per contrastare il caro-bollette.

E per promuovere la transizione verso fonti di energia rinnovabile sono stati attivati incentivi fiscali. Il tutto grazie al’introduzione di modifiche all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che hanno esteso le agevolazioni fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questo dimostra che c’è una crescente attenzione verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e il sostegno a queste tecnologie attraverso gli incentivi fiscali. Un vero e proprio superbonus destinato a più soggetti.

Impianti fotovoltaici, arriva il superbonus

Tecnico – Pixabay- OrizzontEnergia.it
Nella Legge di Bilancio, approvato dalla Camera e dal Senato, si dispone che all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene introdotto il comma 7-bis per cui “La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »

Inoltre, con questo provvedimento, sono estese le agevolazioni fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Queste saranno applicabili anche agli interventi effettuati da queste organizzazioni. Ovvero:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.Lgs n. 460/1997;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.

Le agevolazioni fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici saranno applicabili anche agli interventi effettuati in aree o strutture non pertinenziali, a patto che gli interventi di riqualificazione energetica siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli. Inoltre, l’articolo 9 del D.L. n. 176/2022 ha stabilito che la detrazione massima per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 passerà dal 110% al 90%.

Bonus anche per le comunità energetiche rinnovabili

Il comma 10 della Legge di Bilancio prevede l’aggiunzione, al comma 16-ter, del seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».

La detrazione massima sarà applicabile per l’installazione di impianti di comunità energetiche rinnovabili (CER) fino a 200 kW, costituiti in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono a specifiche configurazioni previste dall’articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019, con una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro. Questi impianti dovranno avere una potenza non superiore a 200 kW.

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Il comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede che il limite di spesa ammissibile alle detrazioni per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico delle unità immobiliari venga moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e la superficie media di una unità abitativa, nel caso in cui gli interventi siano effettuati da organizzazioni di cui al comma 9, lettera d-bis, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili delle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. È ammissibile anche il comodato d’uso a condizione che il contratto sia stato regolarmente registrato prima dell’entrata in vigore della norma.