Incidente con un cane randagio: chi paga i danni?

Sono in aumento gli incidenti con i cani randagi che vagano per le strade. Ma chi risarcisce gli automobilisti? Cosa dice la legge?

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Incidente- (Orizzonteenergia.it)

Purtroppo sono in costante aumento gli incidenti degli automobilisti e non solo, con cani randagi che attraversano improvvisamente le strade causando gravi sciagure anche per le persone.

In Italia, i cani randagi sono circa mezzo milione una cifra molto alta che comporta gravi rischi per la sicurezza stradale. Se un’automobilista impatta contro un cane, chi deve risarcire i danni?

Al momento, in Italia non è considerato reato investire cani randagi così anche per altre specie animali, anche se l’automobilista è distratto.

Sono previsti risarcimenti?

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Cane randagio-(Orizzonteenergia.it)

Secondo la Legge n. 281 del 1991 la responsabilità dei cani randagi è direttamente collegata ai Comuni, le ASL ed alle Province in cui vivono gli animali. In poche parole, gli enti comunali hanno l’obbligo di controllare la situazione di randagismo per evitare possibili incidenti tra auto e cani.

Per quanto riguarda il possibile risarcimento, il conducente che investe un cane randagio non deve aver contribuito con propria responsabilità a causare l’evento che investe l’animale, quindi deve mostrare di aver tenuto una condotta prudente durante la guida. Nel caso in cui la colpa persista, il suo risarcimento sarà forse ridotto in percentuale o addirittura negato.

Quindi, sarà l’ente che previene probabili incidenti stradali a valutare i danni che subisce un automobilista, perché è compito suo rimuovere dalle strade animali e cani, da portare in canili o da veterinari.

Per cercare di ottenere risarcimento, bisognerà allegare i danni subiti: dalle fatture di riparazione per i guasti materiali fino alla documentazione medica riguardante danni fisici subiti in caso di incidente stradale con feriti come un certificato medico o del pronto soccorso.

Dimostrazione di responsabilità colposa

Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, con le norme n.19404 del 2019 e n.21285 del 2002, la responsabilità dell’amministrazione non è oggettiva e quindi non scatta di conseguenza il pagamento per i danni subiti dal conducente.

La possibilità di ricevere risarcimento dei danni, è dimostrabile nell’occasione in cui quando il cane randagio era stato già segnalato dall’ente (Comune o Asl) e non è stato tolto dalle strade.

L’automobilista danneggiato, ha il dovere di mostrare colpa ed omissione da parte degli enti che non hanno risolto la situazione perciò provare che la presenza del cane che ha causato il sinistro fosse già stata segnalata.

Ci sono più possibilità di ottenere risarcimento dei danni, attraverso il padrone di un cane che cammina senza guinzaglio come sostiene il Codice Civile: “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.); la seconda, più specifica, decreta che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2052 c.c.).

La Suprema Corte ha confermato, che i danni saranno pagati dal padrone del cane se era per strada privo di guinzaglio. È egli il responsabile dell’incidente per i danni procurati al conducednte dell’automobile.

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